Non possono ottenere l’attribuzione in godimento di un alloggio i soci che siano titolari del diritto di proprietà o di diritti reali di godimento di altro alloggio idoneo sito a meno di 50 km di distanza dal comune dell’alloggio sociale. L’alloggio di proprietà è ritenuto comunque non idoneo se il rapporto tra il numero delle persone costituenti il nucleo familiare del socio e il numero dei locali, esclusi la cucina e i servizi, sia superiore a 2. La contitolarità con terzi dei diritti di proprietà è equiparata alla titolarità solo in caso di quota superiore al 49%.